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postheadericon COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Prof. avv. Nicola Crisci

Docente f.r. di Diritto del Lavoro

nell’Università degli Studi di Salerno

Associazione Internazionale Giuristi Italia USA

 

 

I -    La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2010 n. 8830 (presidente Carbone, estensore Morcavallo, sentenza di ordinanza 2010 n. 8830), a seguito di ordinanza della Sezione Lavoro del ha enunziato il seguente principio di diritto:

L’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorchè la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale, l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (art. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti”.

II – Il principio di diritto enunciato ha una ampia, e illuminante, significativa ed articolata motivazione di tutti i  profili problematici della pluralità e diversità degli atti, con libertà di scelte alternative, con termini molteplici legali, contrattuali o provvedimentali, tanto da prevedere la scissione dei momenti, temporalmente distinti in relazione alla diversità delle fattispecie del procedimento della comunicazione o della notificazione.

III – Con la motivazione sono segnalatici principi e regole generali in tema di decadenza dell’autonomia del procedimento notificatorio di rilevanza della spedizione secondo i principi costituzionali di distinzione dei momenti di perfezione in relazione alla’annullamento, alla nullità e alla efficacia dell’atto (per esempio, art. 18, comma 1 legge 20 maggio 1970 n. 300. Statuto dei lavoratori), di non  aggravamento della posizione dell’onerato, della non richiesta conoscenza da parte del destinatario dell’atto e dell’esecuzione del contratto secondo buona fede.

        Con dati normativi (comunitari, in particolare del codice civile e di procedura civile), – statali, provvedimentali, contrattuali, collettivi ed individuali e giurisprudenziali secondo la Corte Costituzionale e Corte di Cassazione – in tema di comunicazioni e di notificazioni di atti stragiudiziali e giudiziali.

        In particolare in materia di lavoro, come risulterà dai nostri indici cronologici, poiché privilegiamo un commento conoscitivo sollecitando la lettura della sentenza, in particolare per gli studenti universitari, per gli aspiranti avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro e, soprattutto da parte di un impressionante numero di improvvisati docenti per la formazione continua.

IV- La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 14 aprile 2010, n. 8830 e con il relativo riportato principio di diritto, testualmente annota: “A questi principi, infine si è ispirata la più recente giurisprudenza  sopra richiamata in materia di rapporto di lavoro”.

        Ha anche occasione di soffermarsi con la motivazione sulla disciplina generale dell’istituto della decadenza nell’applicazione di diverse materie sul principio di rilevanza della spedizione secondo i principi costituzionali ed i relativi dati normativi e giurisprudenziali richiamando le materie del lavoro ed anche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

        Sia consentito, pertanto, proporre una sintesi specifica, per una sommaria ricerca applicativa, nel gestire le citate controversie.

        Infatti il nuovo disegno di legge n. 441 – quater “B” (Senato, commissione, 4 maggio 2010, art. 34 comma 1) in corso al Parlamento prevede l’aggiunta all’art. 6 della legge 604/1966 l’onere di proporre azione giudiziaria o di comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, a pena di inefficacia dell’impugnazione, entro nuovi termini di decadenza per il deposito del ricorso giudiziario.

        E’ ribadito che l’impugnazione del licenziamento debba essere ascritta alla categoria degli atti recettizi.

        Ancora è sufficiente la presentazione della richiesta di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’ufficio del lavoro (rectius Direzione Provinciale del Lavoro) rilevando il “momento della successiva comunicazione a cura dell’ufficio al datore di lavoro”.

        Anche in tema di sanzioni disciplinari (art. 7, comma 7, dello Statuto dei lavoratori) è necessaria unicamente la manifestazione della volontà del datore di lavoro.

        Vengono richiamate, come già osservato, le sentenze della Corte Costituzionale sulla disciplina dei termini in materia di infortunio sul lavoro e di requisiti per il pensionamento.

        Per la giurisprudenza la dichiarazione impugnatoria ha effetto impeditivo della decadenza, con evidente scissione del piano cronologico.

        Per il Supremo Collegio: “In particolare, la punizione di tutela dell’affidamento datoriale è direttamente soddisfatta dall’ordinario assoggettamento del licenziamento illegittimo alla disciplina del negozio annullabile fatta eccezione delle ipotesi patologiche di nullità o inefficacia”.

        Viene ricordato inoltre che la previsione della pluralità di forme della dichiarazione si pone invero da un lato come espressione del generale principio di libertà delle forme degli atti di autonomia privata.

        Queste sommarie annotazioni intendono soltanto sollecitare la lettura della sentenza del 14 aprile 2010 n. 8830 avendo deciso “una questione di massima particolare importanza”.

        V- Indice delle Fonti

(Richiamate nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione del 14 aprile 2010, n. 8830)

Costituzione artt.: 3, 4, 24 e 36

Codice Civile artt.: 1134, 1326 comma 2, 1334, 1335; 1495 e 2296

Codice di Procedura Civile artt.: 39 comma 3 come modificato dallo’art. 45 comma 3 lett. c, L. 18 giugno 2009 n. 6, 138, 139, 140, 144, 145 , 146, 148, 149, 374, 378, 410 comma 2, 410-bis e  414

Leggi: art. 6 L. 15 luglio 1966 n. 604; art. 47 comma 2 e 3 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 e successive modificazioni; art. 18 L. 20 maggio 1970 n. 300 , come modificato dall’art. 1 della L. 11 maggio 1996 n. 108; art. 79 comma 2 L. 27 luglio 1978 n. 392 come modificato dall’art. 14 comma 4 L. 9 dicembre 1998 n. 431; art. 8 L. 1982 n. 890; L. 11 febbraio 1988 n. 156; art. 1 ultimo comma 11 maggio 1990 n. 108; art. 122 L. 3 febbraio 1994 n. 14; L. 18 giugno 2009 n. 6; art. 32 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per addetti all’industrie chimico farmaceutiche  e art 9 Regolamento Unione Europea 13 novembre 2007 n. 1393/2007 CE.

VI- Indice della Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Corte Cost.: 5 luglio 1968 n. 85; 13 luglio 1978 n. 10; 11 febbraio 1988 n. 156; 3 febbraio 1994 n. 14; 10 febbraio 1994 n. 69; 23 settembre 1998 n. 346; 25 novembre 2002 n. 477; 23 gennaio 2004 n. 97 e 14 febbraio 2010 n. 3

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Uniti  Civili

Cass. S.U. :  18 ottobre 1982 n. 5395; 3 febbraio 1996 n. 916 e 25 novembre 2008 n. 25054

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni  Civili

Cass. Civ.: 18 aprile 1975 n. 1470; 6 agosto 1979 n. 4559; 15 maggio 1980 n. 3195; 15 maggio 1980 n. 3200; 5 giugno 1985 n. 3353; 27 gennaio 1986 n. 539; 15 maggio 1989 n. 3193; 17 marzo 1995 n. 3099; 13 febbraio 1997 n. 1331; 28 settembre 1998 n. 9696; 16 maggio 2000 n. 6623; 24 febbraio 2003 n. 2787; 11 giugno 2003 n. 9311; 3 luglio 2003 n. 10476; 7 febbraio 2004 n. 12447;  7 luglio 2004 n. 2447; 14 febbraio 2005 n. 689; 3 ottobre 2007 n. 20736;  8 novembre 2007 n. 23301; 5 maggio 2008 n. 11028 e 2 aprile 2009 n. 8006

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni  Lavoro

Cass. S.L.: 30 maggio 1991 n. 6102; 10 luglio 1991 n. 7610;  29 gennaio 1994 n. 899; 20 luglio 1996 n. 6749; 16 settembre 2000 n. 12256; 30 ottobre 2000 n. 14297; 13 luglio 2001 n. 9554; 21 aprile 2004 n. 7625; 15 maggio 2006 n. 11116; 19 giugno 2006 n. 14087; 4 settembre 2008 n. 22287; 16 marzo 2009 n. 6535 e  4 maggio 2009 n. 10230

Collaborazione tecnica dell’avv. Immacolata Guerrasio

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